Descrizione Bando
l presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:
– valanghe;
– frane;
– inondazioni/alluvioni;
– trombe d’aria;
– uragani;
– incendi boschivi di origine naturale;
– sisma ed eruzioni vulcaniche
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Tipologia di interventi ammissibili
Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
– la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di
ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
– la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
– il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
– la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
– la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attivita’
produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate
nella fase emergenziale;
– acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità
pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.
Per la perdita di reddito l’importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità
naturale.
Entità e forma dell’agevolazione
Sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento e l’intensità massima dell’aiuto è fino al 100%.
I costi per gli interventi possono sommarsi agli aiuti a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.
Gli aiuti per gli interventi indicati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.
Per gli interventi, gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.
Scadenza
Data e ora di apertura ancora non ufficializzata
GIANPAOLO SANTORO
(foto: umbriagricoltura.it)